Art. 57.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Quando  la violazione delle disposizioni della presente legge
non   costituisce   reato,   si   applicano   le   seguenti  sanzioni
amministrative:
      a) chiunque viola le disposizioni di cui al titolo II, capo II,
della  presente  legge  e  del regolamento di esecuzione e' tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro;
      b) chiunque  apre  o  effettua  nuovi  scarichi di acque reflue
senza  l'autorizzazione di cui all'Art. 39 ovvero effettua o mantiene
detti  scarichi dopo che l'autorizzazione e' stata sospesa o revocata
ovvero  non  consente l'accesso da parte del personale incaricato del
controllo  ai  sensi  dell'Art.  56,  e'  tenuto  al  pagamento delle
seguenti sanzioni amministrative:
        1) scarichi di acque reflue domestiche: da 1.000 euro a 3.000
euro;
        2)  scarichi  di  acque  reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000
euro;
        3)  scarichi  di  acque  reflue  industriali: da 3.000 euro a
9.000 euro;
        4)   scarichi  di  acque  reflue  industriali  derivanti  da'
stabilimenti  dove  vengono  trattate  le  sostanze pericolose di cui
all'allegato "H": da 5.000 euro a 15.000 euro;
      c) chiunque  effettua scarichi di acque reflue senza rispettare
i  valori  limite  di  emissione  di  cui agli allegati alla presente
legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, e' tenuto
al  pagamento  della meta' dell'importo delle sanzioni amministrative
di cui alla lettera b);
      d) chiunque  effettua scarichi di acque reflue senza rispettare
le  prescrizioni  fissate  con l'atto di autorizzazione, e' tenuto al
pagamento  di  un  terzo  dell'importo  delle sanzioni amministrative
stabilite alla lettera b);
      e) chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione
degli  scarichi  di cui all'Art. 29, comma 4, e all'Art. 35, comma 4,
e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a
3.600 euro;
      f) chiunque   contravviene   alle   disposizioni  dell'Art.  36
relative  allo  smaltimento  delle acque reflue degli autocaravan, e'
tenuto  al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450
euro;
      g) chiunque   omette   di  realizzare  gli  interventi  per  il
riutilizzo  delle  acque  reflue prescritti ai sensi dell'Art. 37, e'
tenuto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a
3.000 euro;
      h) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o
la  gestione  dei sistemi automatici di controllo di cui all'Art. 39,
comma 11,  e'  tenuto  al pagamento di una sanzione amministrativa da
1.000 euro a 3.000 euro;
      i) chiunque  omette  di presentare il progetto di adeguamento o
non  rispetta il termine di adeguamento di cui all'Art. 40, e' tenuto
al pagamento della seguente sanzione amministrativa:
        1)  scarichi  di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500
euro;
        2)  scarichi  di  acque  reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000
euro;
        3)  scarichi  di  acque  reflue  industriali: da 1.500 euro a
4.500 euro;
        4)   scarichi   di  acque  reflue  industriali  derivanti  da
stabilimenti  in  cui  vengono  trattate sostanze pericolose ai sensi
dell'allegato "H": da 2.500 euro a 7.500 euro;
      j) chiunque   contravviene   alle   disposizioni  dell'Art.  41
relative  all'esercizio  degli  impianti  di  smaltimento delle acque
reflue,    e'   tenuto   al   pagamento   delle   seguenti   sanzioni
amministrative:
        1)  scarichi  di  acque  reflue domestiche: da 150 euro a 450
euro;
        2) scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro;
        3)  scarichi  di  acque  reflue  industriali: da 1.000 euro a
3.000 euro;
      k) chiunque   contravviene   alle   disposizioni  dell'Art.  42
relative  al  conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di
acque   reflue  urbane,  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro;
      l) chiunque   contravviene   alle   disposizioni  dell'Art.  44
relative   allo  stoccaggio  e  spargimento  di  fertilizzanti  e  di
pesticidi  e'  tenuto  al pagamento di una sanzione amministrativa da
150 euro a 450 euro;
      m) chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito
di  sostanze  inquinanti  di  cui all'art. 45, e' tenuto al pagamento
delle seguenti sanzioni amministrative:
        1) depositi aventi una capacita' complessiva pari o inferiore
a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro;
        2)  depositi  aventi  una  capacita' complessiva compresa tra
1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro;
        3)  depositi  aventi  una  capacita' complessiva compresa tra
5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro;
        4)  depositi  aventi  una  capacita'  complessiva superiore a
20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro;
      n) chiunque   contravviene   alle   disposizioni  dell'Art.  46
relative  alle  acque  meteoriche  e  di lavaggio di aree esterne, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa da 500 euro a
1.500 euro;
      o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela
dei  corpi  idrici  e delle aree di pertinenza di cui all'Art. 48, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa da 500 euro a
1.500 euro;
      p) chiunque   contravviene   alle  disposizioni  relative  alla
pulizia  e svaso dei bacini artificiali di cui all'Art. 49, e' tenuto
al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500
euro;
      q) chiunque  contravviene  ai  vincoli e divieti imposti con il
piano di tutela delle acque di cui all'Art. 27 e per i quali non sono
previste  sanzioni  specifiche  ai sensi delle lettere precedenti, e'
tenuto  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa da 500 euro a
1.500 euro;
      r) chiunque  contravviene  alle disposizioni di cui all'Art. 52
relative  all'inquinamento delle acque, e' tenuto al pagamento di una
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
    2.  I  comuni  prevedono  per  la  mancata  osservanza dei propri
regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici
di  fognatura  e  depurazione sanzioni amministrative che vanno da un
minimo  di  52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100
al  200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per
le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.