Art. 57. Sanzioni amministrative 1. Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque viola le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della presente legge e del regolamento di esecuzione e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro; b) chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'Art. 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione e' stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'Art. 56, e' tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 1.000 euro a 3.000 euro; 2) scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro; 3) scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro; 4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da' stabilimenti dove vengono trattate le sostanze pericolose di cui all'allegato "H": da 5.000 euro a 15.000 euro; c) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare i valori limite di emissione di cui agli allegati alla presente legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, e' tenuto al pagamento della meta' dell'importo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b); d) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con l'atto di autorizzazione, e' tenuto al pagamento di un terzo dell'importo delle sanzioni amministrative stabilite alla lettera b); e) chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione degli scarichi di cui all'Art. 29, comma 4, e all'Art. 35, comma 4, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro; f) chiunque contravviene alle disposizioni dell'Art. 36 relative allo smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro; g) chiunque omette di realizzare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue prescritti ai sensi dell'Art. 37, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro; h) chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o la gestione dei sistemi automatici di controllo di cui all'Art. 39, comma 11, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro; i) chiunque omette di presentare il progetto di adeguamento o non rispetta il termine di adeguamento di cui all'Art. 40, e' tenuto al pagamento della seguente sanzione amministrativa: 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500 euro; 2) scarichi di acque reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000 euro; 3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.500 euro a 4.500 euro; 4) scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti in cui vengono trattate sostanze pericolose ai sensi dell'allegato "H": da 2.500 euro a 7.500 euro; j) chiunque contravviene alle disposizioni dell'Art. 41 relative all'esercizio degli impianti di smaltimento delle acque reflue, e' tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: 1) scarichi di acque reflue domestiche: da 150 euro a 450 euro; 2) scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro; 3) scarichi di acque reflue industriali: da 1.000 euro a 3.000 euro; k) chiunque contravviene alle disposizioni dell'Art. 42 relative al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro; l) chiunque contravviene alle disposizioni dell'Art. 44 relative allo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro; m) chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito di sostanze inquinanti di cui all'art. 45, e' tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: 1) depositi aventi una capacita' complessiva pari o inferiore a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro; 2) depositi aventi una capacita' complessiva compresa tra 1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro; 3) depositi aventi una capacita' complessiva compresa tra 5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro; 4) depositi aventi una capacita' complessiva superiore a 20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro; n) chiunque contravviene alle disposizioni dell'Art. 46 relative alle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro; o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici e delle aree di pertinenza di cui all'Art. 48, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro; p) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla pulizia e svaso dei bacini artificiali di cui all'Art. 49, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 7.500 euro; q) chiunque contravviene ai vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque di cui all'Art. 27 e per i quali non sono previste sanzioni specifiche ai sensi delle lettere precedenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro; r) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'Art. 52 relative all'inquinamento delle acque, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro. 2. I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.