Art. 58. Modifica degli allegati 1. La giunta provinciale, su proposta dell'agenzia, aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicita', alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonche' in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.