Art. 58.
                       Modifica degli allegati
    1.  La  giunta  provinciale,  su proposta dell'agenzia, aggiorna,
sostituisce  o modifica gli allegati alla presente legge in relazione
alle   conoscenze   scientifiche   relative   alla  tossicita',  alle
persistenze  ed  alla  accumulazione  delle  sostanze negli organismi
viventi e nei sedimenti, in relazione alla tecnologia di depurazione,
allo  stato  di  inquinamento  globale  delle  acque  superficiali  e
sotterranee,  in  presenza  di  fatti  e circostanze imprevedibili ed
urgenti,   nonche'   in   seguito   a  modifiche  delle  disposizioni
comunitarie.