Art. 6.
                      Utilizzazione dell'acqua
    1.  L'utilizzazione  delle  acque  destinate  al consumo umano e'
prioritaria  rispetto  agli  altri  usi  del  medesimo  corpo  idrico
superficiale  o  sotterraneo.  Gli  altri  usi sono ammessi quando la
risorsa  e'  sufficiente  e  a  condizione che non ledano la qualita'
delle  acque  destinate  al  consumo  umano. In via di principio dopo
l'uso per il consumo umano si da' la priorita' all'uso agricolo.
    2. L'acqua potabile per acquedotti pubblici puo' essere prelevata
solo da corpi idrici sotterranei e superficiali, sottoposti a vincolo
di tutela ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.