Art. 60. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'Art. 8, commi 1, 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 12, 13 e 16, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche; b) gli articoli 7, 10, 12 e 14 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche; c) la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche; d) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48; e) la legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche; f) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22.