Art. 60.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) l'Art.  8,  commi 1, 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 12, 13 e
16,  comma  2,  della  legge  provinciale  4 settembre 1976, n. 40, e
successive modifiche;
      b) gli  articoli  7,  10,  12  e  14  della  legge  provinciale
23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche;
      c) la  legge  provinciale  6 settembre 1973, n. 63 e successive
modifiche;
      d) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48;
      e) la  legge  provinciale  28 agosto  1976, n. 39, e successive
modifiche;
      f) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 22.