Art. 61. Disposizioni transitorie 1. I decreti di vincolo previsti dall'Art. 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, ed i provvedimenti particolari adottati ai sensi dell'Art. 5 nonche' gli oneri ad essi connessi ai sensi dell'Art. 6 della predetta legge, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del piano di tutela di cui all'Art. 27 della presente legge. 2. Sino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge continuano a trovare applicazione: a) la deliberazione della giunta provinciale n. 3273 del 4 settembre 2000, relativa alle tariffe di fognatura e depurazione; b) la deliberazione della giunta provinciale n. 4536 del 4 settembre 1995, relativa ai criteri per la concessione di contributi; b) la deliberazione della giunta provinciale n. 3948 del 31 luglio 1995, relativa ai criteri per il calcolo dell'importo previsto dall'Art. 13-bis della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, modificata con deliberazione n. 3336 del 15 luglio 1996 e con deliberazione 3530 del 13 agosto 1999; d) l'Art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze inquinanti.