Art. 61.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  decreti  di  vincolo  previsti  dall'Art.  2  della  legge
provinciale  11 giugno  1975,  n.  29, ed i provvedimenti particolari
adottati  ai  sensi dell'Art. 5 nonche' gli oneri ad essi connessi ai
sensi  dell'Art.  6  della  predetta legge, trovano applicazione fino
all'entrata  in  vigore  del piano di tutela di cui all'Art. 27 della
presente legge.
    2.  Sino  all'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione  della
presente legge continuano a trovare applicazione:
      a) la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  3273  del
4 settembre 2000, relativa alle tariffe di fognatura e depurazione;
      b) la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  4536  del
4 settembre   1995,   relativa  ai  criteri  per  la  concessione  di
contributi;
      b) la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  3948  del
31 luglio  1995,  relativa  ai  criteri  per  il calcolo dell'importo
previsto  dall'Art. 13-bis della legge provinciale 28 agosto 1976, n.
39,  modificata  con  deliberazione  n. 3336 del 15 luglio 1996 e con
deliberazione 3530 del 13 agosto 1999;
      d) l'Art.   19   del   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale  29 gennaio  1980, n. 3, relativo al deposito di sostanze
inquinanti.