Art. 62.
                        Copertura finanziaria
    1.  Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai
sensi  della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento
ancora  disponibili  sui  capitoli  83050, 85060 e 85061 del bilancio
provinciale  2002 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali
abrogate con l'Art. 60, comma 1, lettere c) ed e).
    2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi finanziari e'
stabilita con legge finanziaria annuale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
                             DURNWALDER