Art. 62. Copertura finanziaria 1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 83050, 85060 e 85061 del bilancio provinciale 2002 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'Art. 60, comma 1, lettere c) ed e). 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. DURNWALDER