Art. 7.
              Approvvigionamento idropotabile pubblico
    1.  I comuni sono responsabili del servizio idropotabile sul loro
territorio.  Essi  organizzano  il  servizio  al fine di garantire un
approvvigionamento    efficiente    ed   economico,   attraverso   la
razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio
comunale.
    2.  La concessione di derivazione d'acqua e' rilasciata in via di
principio  al  comune  o,  per  acquedotti  sovracomunali,  ai comuni
interessati o a consorzi di comuni.
    3.  I  comuni  possono  affidare mediante convenzione il servizio
idropotabile  ad  altri soggetti gestori o anche ad una pluralita' di
soggetti,  sempreche' sia garantita l'efficienza e l'economicita' del
servizio.  In questo caso la concessione e' rilasciata al gestore del
servizio idropotabile.
    4.  La  tariffa  per  il servizio idropotabile e' determinata dal
comune  avendo  riguardo  per  l'entita'  dei costi di gestione degli
impianti  e delle aree di tutela dell'acqua potabile, in modo che sia
assicurata  la  copertura  dei costi di gestione e degli ammortamenti
relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori.