Art. 7. Approvvigionamento idropotabile pubblico 1. I comuni sono responsabili del servizio idropotabile sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale. 2. La concessione di derivazione d'acqua e' rilasciata in via di principio al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni. 3. I comuni possono affidare mediante convenzione il servizio idropotabile ad altri soggetti gestori o anche ad una pluralita' di soggetti, sempreche' sia garantita l'efficienza e l'economicita' del servizio. In questo caso la concessione e' rilasciata al gestore del servizio idropotabile. 4. La tariffa per il servizio idropotabile e' determinata dal comune avendo riguardo per l'entita' dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela dell'acqua potabile, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dagli enti gestori.