Art. 8. Acquedotti di acqua potabile privati 1. Nuovi piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato nel caso in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso e' rilasciata al richiedente privato la relativa concessione di derivazione d'acqua.