Art. 8.
                Acquedotti di acqua potabile privati
    1.  Nuovi  piccoli acquedotti privati o impianti ad isola possono
essere gestiti da privati su parere favorevole del comune interessato
nel  caso  in cui, per ragioni tecniche o economiche, l'allacciamento
all'acquedotto pubblico sia solo difficilmente possibile. In tal caso
e'  rilasciata  al  richiedente  privato  la  relativa concessione di
derivazione d'acqua.