Art. 9. Categorie di acquedotti di acqua potabile 1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti di acqua potabile: a) acquedotti pubblici che svolgono servizio di approvvigionamento potabile pubblico; b) acquedotti privati per l'approvvigionamento di esercizi pubblici; c) acquedotti privati per l'approvvigionamento di singole case di abitazione, masi e similari. 2. Tutti gli acquedotti di acqua potabile, compresi quelli liberi ai sensi dell'Art. 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, devono essere progettati secondo le direttive tecniche impartite dalla giunta provinciale.