Art. 9.
              Categorie di acquedotti di acqua potabile
    1.  Si  distinguono  le seguenti categorie di acquedotti di acqua
potabile:
      a) acquedotti     pubblici    che    svolgono    servizio    di
approvvigionamento potabile pubblico;
      b) acquedotti  privati  per  l'approvvigionamento  di  esercizi
pubblici;
      c) acquedotti  privati per l'approvvigionamento di singole case
di abitazione, masi e similari.
    2. Tutti gli acquedotti di acqua potabile, compresi quelli liberi
ai  sensi  dell'Art. 12-bis della legge provinciale 4 settembre 1976,
n.  40,  e  successive modifiche, devono essere progettati secondo le
direttive tecniche impartite dalla giunta provinciale.