Art. 13. Porti regionali e comunali 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali: a) capitolo 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 4, lettera c), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio 2002: - Euro 165.786,04; b) capitolo 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 4, lettera a), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio 2002: + Euro 792.989,79; c) capitolo 41550 "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (Art. 4, lettera b) legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio 2002: - Euro 309.874,14; d) capitolo 41570 "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 4, lettera f), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio 2002: Euro 43.898,84.