Art. 13.
                     Porti regionali e comunali
    1.  Per  gli  interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile
1976,  n.  19  come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1983, n.
11,   sono  disposte  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alle
autorizzazioni  di  spesa  disposte  da  precedenti  leggi regionali,
nell'ambito  dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti
regionali e comunali:
      a) capitolo  41250  "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei
porti,   compreso   il   mantenimento  di  idonei  fondali  (Art.  4,
lettera c), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio 2002: -
Euro 165.786,04;
      b) capitolo  41360 "Costruzione, a totale carico della Regione,
di  opere,  impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art.
4,  lettera  a),  legge  regionale  9 marzo 1983, n. 11)" - Esercizio
2002: + Euro 792.989,79;
      c) capitolo  41550  "Contributi  in  capitale  ai comuni e loro
consorzi  per  la  costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei
porti  comunali,  nei  porti ed approdi turistici (Art. 4, lettera b)
legge   regionale   9 marzo   1983,  n.  11)"  -  Esercizio  2002:  -
Euro 309.874,14;
      d) capitolo  41570  "Contributi  in  capitale  ai comuni e loro
consorzi  per  il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi
comunali (Art. 4, lettera f), legge regionale 9 marzo 1983, n. 11)" -
Esercizio 2002: Euro 43.898,84.