Art. 16. Estinzione delle operazioni di factoring nel sistema sanitario regionale - Mezzi regionali 1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalita' previste dalle apposite convenzioni stipulate, e' autorizzata la spesa di Euro 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario. 2. L'Art. 51 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 49 e' soppresso.