Art. 16.
Estinzione  delle  operazioni  di  factoring  nel  sistema  sanitario
                     regionale - Mezzi regionali
    1.  Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal
sistema  sanitario regionale, nei termini e con le modalita' previste
dalle  apposite  convenzioni  stipulate,  e'  autorizzata la spesa di
Euro 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 51940
nell'ambito  della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - oneri ed interessi inerenti
ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.
    2.  L'Art.  51  della  legge regionale 28 dicembre 2001, n. 49 e'
soppresso.