Art. 17. Fondo socio-assistenziale regionale 1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socioassistenziali, a norma dell'Art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, nell'ambito del capitolo 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2002, pari ad Euro 1.807.600,00.