Art. 17.
                 Fondo socio-assistenziale regionale
    1.  Per  la  concessione  di  contributi  al  fine di incentivare
l'attivazione,   l'adeguamento   e   il  potenziamento  di  strutture
socioassistenziali,  a  norma  dell'Art.  42  della  legge  regionale
12 gennaio 1985, n. 2, nell'ambito del capitolo 57200, afferente alla
U.P.B.     1.5.2.3.21000     -    Potenziamento    delle    strutture
socio-assistenziali, e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa,
per l'esercizio 2002, pari ad Euro 1.807.600,00.