Art. 18.
                 Edilizia residenziale universitaria
    1.  Per  la  realizzazione  di  opere  di  edilizia  residenziale
universitaria,  a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36
e  successive modificazioni ed integrazioni sono disposte le seguenti
variazioni  alle  autorizzazioni  di spesa recate da precedenti leggi
regionali  a  valere  sul  capitolo  73135  nell'ambito  della U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:
      esercizio 2002: - Euro 4.234.946,58;
      esercizio 2003: + Euro 4.234.946,58.