Art. 18. Edilizia residenziale universitaria 1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte le seguenti variazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali a valere sul capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria: esercizio 2002: - Euro 4.234.946,58; esercizio 2003: + Euro 4.234.946,58.