Art. 24.
Integrazione  regionale  ai  finanziamenti  recati dall'Art. 20 della
                     legge 11 marzo 1988, n. 67
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata ad integrare con
mezzi  propri  di  bilancio  i  finanziamenti per la prosecuzione del
programma  regionale per gli investimenti straordinari in sanita', ai
sensi  di  quanto previsto dall'Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 la giunta regionale, sulla
base   dello   stato  di  attuazione  del  programma  e  in  funzione
dell'approvazione  dei  progetti  in  esso previsti, e' autorizzata a
disporre  con  proprio  atto le necessarie variazioni di bilancio, di
competenza  e  di  cassa,  utilizzando i fondi a tale scopo specifico
accantonati  nell'ambito  del fondo speciale di cui al capitolo 86500
"Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali
in  corso  di  approvazione  - Spese di investimento", afferente alla
U.P.B.  1.7.2.3.29150 Fondi speciali per provvedimenti legislativi in
corso  di  approvazione"  e  con  l'istituzione  di  apposite  unita'
previsionali  di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto
dalla  lettera  d)  del  comma  2  dell'Art. 31 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40.