Art. 24. Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanita', ai sensi di quanto previsto dall'Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, e' autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento", afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" e con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'Art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.