Art. 26.
             Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
    1.  La  Regione,  al  fine  di  consentire  agli  enti  locali il
raggiungimento  di  obiettivi  di pubblica utilita' anche in coerenza
all'Art. 49, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza
l'utilizzo  delle  economie sui mutui concessi della Cassa depositi e
prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
    2.  Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di
residui  di  piu'  mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali
beneficiari,  per  ulteriori  lavori afferenti al progetto originario
ovvero  ad  un nuovo progetto con finalita' diverse, finalizzato alla
realizzazione  di  opere pubbliche comprese in una delle categorie di
opere previste dalle leggi originarie di spesa.
    3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano sia ai
mutui   in   corso   di   ammortamento  sia  ai  mutui  per  i  quali
l'ammortamento  sia  stato  gia'  concluso,  ove  non sia intervenuto
conguaglio di contributo.