Art. 26. Economie su mutui Cassa depositi e prestiti 1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilita' anche in coerenza all'Art. 49, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale. 2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di piu' mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalita' diverse, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato gia' concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.