Art. 28.
        Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45
    1.  Al  comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995,
n.  45  recante  "Disciplina delle attivita' e degli interventi della
Regione  Emilia-Romagna  in  materia  di  protezione civile", dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
      "d)   la   concessione   di   contributi   per   l'acquisto  di
attrezzature,  la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento
di strutture di protezione civile.".
    2.  Fra  l'Art.  16  e  l'Art. 17 della legge regionale 19 aprile
1995, n. 45, e' inserito il seguente articolo:
    "Art.  16-bis  (Strutture  di protezione civile) - 1. La Regione,
per  il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e
al  fine  di  realizzare  un efficace sistema regionale di protezione
civile  puo'  disporre la concessione di contributi per l'acquisto di
attrezzature   e   per   la   realizzazione,  la  ristrutturazione  e
l'allestimento  di strutture di protezione civile a favore degli enti
locali  e  di  ogni  altro  soggetto che partecipi alle attivita' del
sistema regionale di protezione civile.
    2.  La  giunta regionale, con proprio atto, definisce modalita' e
criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.".