Art. 28. Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 1. Al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "d) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile.". 2. Fra l'Art. 16 e l'Art. 17 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e' inserito il seguente articolo: "Art. 16-bis (Strutture di protezione civile) - 1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge e al fine di realizzare un efficace sistema regionale di protezione civile puo' disporre la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di protezione civile a favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attivita' del sistema regionale di protezione civile. 2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce modalita' e criteri per la concessione dei contributi di cui comma 1.".