Art. 29. Contributo straordinario alla "Fondazione Villa Ghigi" 1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e informazione ambientale e di promuovere l'attivita' di ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico-paesaggistici del territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle attivita' della "Fondazione Villa Ghigi" per il triennio 2002-2004 mediante la concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato nell'importo massimo di Euro 103.292,00, per ciascuno degli anni 2002-2003-2004. 2. Il contributo straordinario annuale viene concesso dalla giunta regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale delle attivita' della fondazione, corredato dell'apposito piano finanziario, relativo alle attivita' per le scuole e i cittadini della provincia di Bologna e alle attivita', da concordare con la Regione, a supporto della promozione della rete regionale dell'educazione ambientale. 3. La fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle attivita' programmate. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un'apposita unita' previsionale di base e di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti" alla voce 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004". 5. La giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza e di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge di approvazione del bilancio annuale autorizzera' l'iscrizione degli stanziamenti previsti dal comma 1.