Art. 29.
       Contributo straordinario alla "Fondazione Villa Ghigi"
    1.   Allo   scopo   di   sostenere   le   azioni  di  educazione,
documentazione  e informazione ambientale e di promuovere l'attivita'
di  ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione
degli   aspetti   naturali  e  storico-paesaggistici  del  territorio
regionale,  la  Regione  Emilia-Romagna  concorre allo sviluppo delle
attivita'  della  "Fondazione  Villa Ghigi" per il triennio 2002-2004
mediante  la  concessione  di  un  contributo  straordinario annuale,
quantificato  nell'importo  massimo  di Euro 103.292,00, per ciascuno
degli anni 2002-2003-2004.
    2.  Il  contributo  straordinario  annuale  viene  concesso dalla
giunta  regionale  in  unica  soluzione a presentazione del programma
annuale  delle  attivita'  della  fondazione, corredato dell'apposito
piano  finanziario,  relativo  alle  attivita'  per  le  scuole  e  i
cittadini  della provincia di Bologna e alle attivita', da concordare
con  la  Regione,  a  supporto  della promozione della rete regionale
dell'educazione ambientale.
    3.   La   fondazione  deve  presentare  alla  Regione,  entro  il
30 settembre   dell'anno   successivo  a  quello  di  erogazione  del
contributo  straordinario, una relazione concernente la realizzazione
delle attivita' programmate.
    4.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, la Regione fa fronte
mediante  l'istituzione  di un'apposita unita' previsionale di base e
di  un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che
verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' con i fondi a tale
specifico  scopo  accantonati  nell'ambito  del fondo speciale di cui
alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 "Fondo speciale per far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in
corso  di  approvazione. Spese correnti" alla voce 9 dell'elenco n. 2
allegato  alla  legge  regionale 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e
bilancio pluriennale 2002-2004".
    5.  La  giunta  regionale,  ove  necessario,  e'  autorizzata  ad
apportare  con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza e
di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'Art.
10  della  legge  regionale 28 dicembre 2001, n. 50. Per gli esercizi
successivi  al  2002  la  legge  di approvazione del bilancio annuale
autorizzera' l'iscrizione degli stanziamenti previsti dal comma 1.