Art. 3.
                   Fondo regionale per la montagna
    1.  Per  incentivare la realizzazione di opere e di interventi di
preminente  interesse  per  le  aree  montane  della Regione, a norma
dell'Art. 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, e' disposta
l'ulteriore  autorizzazione  di  spesa  pari  ad Euro 775,000,00, per
l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B.
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.