Art. 3. Fondo regionale per la montagna 1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione, a norma dell'Art. 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 775,000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.