Art. 30. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 1. Dopo il primo comma dell'Art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' aggiunto il seguente comma: "Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra' contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.". 2. L'ultimo comma dell'Art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, e' cosi sostituito: "Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvedera' ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".