Art. 30.
  Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
    1.  Dopo  il  primo  comma  dell'Art.  6  della  legge  regionale
24 gennaio  1977,  n.  2  recante  "Provvedimenti per la salvaguardia
della  flora  regionale  -  Istituzione  di un fondo regionale per la
conservazione  della  natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco", e' aggiunto il seguente comma:
    "Il  decreto  e'  emanato sulla base di un elenco degli esemplari
arborei  individuati  annualmente  a  seguito di istruttoria compiuta
dall'istituto  per  i beni artistici, culturali e naturali che dovra'
contenere  gli  elementi  conoscitivi  e  le  indicazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.".
    2.  L'ultimo  comma  dell'Art. 6 della legge regionale 24 gennaio
1977, n. 2, e' cosi sostituito:
    "Sulla  base  di  appositi  finanziamenti annuali assegnati dalla
Regione,  l'istituto  per  i  beni  artistici,  culturali  e naturali
provvedera'  ad  erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo
comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi
e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".