Art. 31. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 recante "Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita' di informazione e di educazione ambientale" e' cosi' sostituita: "a) attivita' di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma INFEA di cui all'Art. 2"; 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) organizzazione, promozione e realizzazione di attivita' didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione ambientale; f) gestione, funzionamento e potenziamento del centro regionale educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui all'Art. 2.". 3. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 1 e' cosi' sostituito: "2. La Regione provvede, altresi, alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a: a) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualita' di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione di attivita' di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'Art. 2; b) enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in qualita' di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'Art. 3; c) province e comuni per la realizzazione e la divulgazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo territorio, di cui all'Art. 5, comma 2; d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di attivita' di laboratorio di educazione ambientale individuate dal programma INFEA di cui all'Art. 2.". 4. Il comma 3 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15, e' cosi sostituito: "3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sara' stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di cui all'Art. 2.".