Art. 31.
  Modifiche all'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15
    1.  La  lettera  a) del comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale
16 maggio  1996, n. 15 recante "Promozione, organizzazione e sviluppo
delle  attivita' di informazione e di educazione ambientale" e' cosi'
sostituita:
    "a)  attivita'  di  informazione,  documentazione, comunicazione,
formazione   ed   educazione   ambientale   di   valenza   regionale,
interregionale  e  sovraregionale  individuate nel programma INFEA di
cui all'Art. 2";
    2.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  1  dell'Art. 7 della legge
regionale 16 maggio 1996, n. 15, sono aggiunte le seguenti lettere:
    "e)  organizzazione,  promozione  e  realizzazione  di  attivita'
didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale
degli operatori di educazione ambientale;
    f) gestione,  funzionamento  e potenziamento del centro regionale
educazione  ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui
all'Art. 2.".
    3.  Il  comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996,
n. 1 e' cosi' sostituito:
    "2.  La  Regione  provvede, altresi, alla realizzazione di quanto
previsto  dalla  presente  legge  mediante  concessione di contributi
finanziari a:
      a) enti   locali,   soggetti   pubblici,   associativi   e  del
volontariato   (in   qualita'  di  soggetti  titolari  di  centri  di
educazione   ambientale)   per   la  realizzazione  di  attivita'  di
informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione
ambientale individuate nel programma INFEA di cui all'Art. 2;
      b) enti   locali,   soggetti   pubblici,   associativi   e  del
volontariato   (in   qualita'  di  soggetti  titolari  di  centri  di
educazione  ambientale)  per la realizzazione, la qualificazione e il
potenziamento dei centri di educazione ambientale di cui all'Art. 3;
      c) province  e  comuni  per  la realizzazione e la divulgazione
delle  relazioni  sullo  stato  dell'ambiente  relative al rispettivo
territorio, di cui all'Art. 5, comma 2;
      d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione
di  attivita' di laboratorio di educazione ambientale individuate dal
programma INFEA di cui all'Art. 2.".
    4.  Il  comma 3 dell'Art. 7 della legge regionale 16 maggio 1996,
n. 15, e' cosi sostituito:
    "3.  La  misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sara'
stabilita  nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di
cui all'Art. 2.".