Art. 32.
                        Copertura finanziaria
    1.  Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella  presente  legge, l'amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse  indicate  nel  bilancio  pluriennale  2002-2004  -  Stato di
previsione  dell'entrata,  nel  rispetto  delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.