Art. 5. Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna" 1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche, concernente la promozione dei prodotti enologici regionali, e' autorizzata, per l'esercizio 2002, la concessione di un contributo straordinario di Euro 105.000,00 alla associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (Bologna). 2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la concessione e la liquidazione del suddetto contributo straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale n. 46 del 1993 con riferimento all'anno 2001 e a valere sul capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attivita' di orientamento al consumo.