Art. 5.
  Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
    1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalita' di cui
all'Art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 e successive
modifiche,   concernente   la   promozione   dei  prodotti  enologici
regionali, e' autorizzata, per l'esercizio 2002, la concessione di un
contributo   straordinario   di   Euro 105.000,00  alla  associazione
"Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (Bologna).
    2.  Il  direttore  generale  competente in materia di agricoltura
dispone  la  concessione  e  la  liquidazione del suddetto contributo
straordinario  al  verificarsi  della  condizione  di  cui al comma 4
dell'Art.  2  della  legge  regionale  n. 46 del 1993 con riferimento
all'anno 2001 e a valere sul capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B.
1.3.1.2.5581  - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - contributi per
le attivita' di orientamento al consumo.