Art. 8. Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale 1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET e' disposta, per l'esercizio 2002 - l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 790.000,00 a valere sul capitolo 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - S.p.a. (Art. 7, legge regionale 13 maggio 1993, n. 25)".