Art. 8.
Finanziamenti  di  progetti  rilevanti  ai  fini  dell'innovazione  e
  dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale
    1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita' previste dalla legge
regionale 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110
-  Progetti  speciali  per  le  imprese realizzati tramite l'ERVET e'
disposta,  per l'esercizio 2002 - l'ulteriore autorizzazione di spesa
di  Euro 790.000,00  a  valere  sul  capitolo  21068  "Spese  per  la
realizzazione  dei  progetti  di particolare interesse per la Regione
(progetti   speciali)  da  attuarsi  in  convenzione  con  l'ERVET  -
Politiche  per le imprese - S.p.a. (Art. 7, legge regionale 13 maggio
1993, n. 25)".