Art. 2. 1. Il comma 3 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: "3. La giunta regionale, previa intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, istituisce e disciplina, con atto di organizzazione, un nucleo di valutazione che dura in carica tre anni. Il nucleo e' composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'amministrazione regionale. Uno dei tre componenti e' nominato su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.". 2. Il comma 5 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come sostituito dall'Art. 6, comma 2 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: "5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla giunta regionale e, per quanto di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Esso e' coadiuvato, per le incombenze istruttorie e di segreteria, da un'apposita struttura da costituire con atto di organizzazione all'interno della direzione generale del personale e dell'organizzazione.".