Art. 2.
    1.  Il comma 3 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come
sostituito  dall'Art.  6, comma 1 della legge regionale n. 6/2002, e'
sostituito dal seguente:
    "3.   La   giunta  regionale,  previa  intesa  con  l'ufficio  di
presidenza del consiglio regionale, istituisce e disciplina, con atto
di  organizzazione,  un  nucleo di valutazione che dura in carica tre
anni. Il nucleo e' composto da tre esperti in tecniche di valutazione
e  nel  controllo  di gestione esterni all'amministrazione regionale.
Uno  dei  tre  componenti e' nominato su designazione dell'ufficio di
presidenza del consiglio regionale.".
    2.  Il comma 5 dell'Art. 18 della legge regionale n. 7/1997, come
sostituito  dall'Art.  6, comma 2 della legge regionale n. 6/2002, e'
sostituito dal seguente:
    "5.  Il  nucleo  di valutazione opera in posizione di autonomia e
risponde  esclusivamente  alla  giunta  regionale  e,  per  quanto di
competenza,  all'ufficio  di presidenza del consiglio regionale. Esso
e'  coadiuvato,  per  le  incombenze  istruttorie e di segreteria, da
un'apposita  struttura  da  costituire  con  atto  di  organizzazione
all'interno    della    direzione    generale    del    personale   e
dell'organizzazione.".