Art. 3. 1. Il comma 5 dell'Art. 32 della legge regionale n. 7/1997 e' sostituito dal seguente: "5. I trasferimenti tra strutture dipendenti dal presidente della giunta e i trasferimenti dalle direzioni generali verso le stesse e viceversa sono disposti dal direttore generale del personale e dell'organizzazione, sentiti i responsabili di servizio.".