Art. 3.
    1.  Il  comma  5  dell'Art. 32 della legge regionale n. 7/1997 e'
sostituito dal seguente:
    "5. I trasferimenti tra strutture dipendenti dal presidente della
giunta  e  i trasferimenti dalle direzioni generali verso le stesse e
viceversa  sono  disposti  dal  direttore  generale  del  personale e
dell'organizzazione, sentiti i responsabili di servizio.".