Art. 4.
    1.  All'Art.  36  della  legge regionale n. 7/1997 e' inserito il
seguente comma:
      "5-bis.  I  dipendenti  regionali  possono  chiedere  di essere
collocati  in  aspettativa  qualora  vengano  assunti  da  altri enti
pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato.