Art. 7.
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 2/1999, come
sostituito   dall'Art.   17  della  legge  regionale  n.  6/2002,  e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Sono  strutture  organizzative  del  consiglio  regionale  i
seguenti servizi:
      a) servizio   gabinetto   del   presidente  e  dell'ufficio  di
presidenza,  rapporti istituzionali, comunicazione, stampa e istituti
di partecipazione popolare;
      b) servizio    affari   generali   organizzazione,   personale,
controllo interno e sistema informativo del consiglio regionale;
      c) servizio bilancio, contabilita', provveditorato e assistenza
al collegio dei revisori dei conti;
      d) servizio assistenza all'assemblea;
      e) servizio assistenza alle commissioni;
      f) servizio consulenza legislativa e giuridica;
      g) servizio   documentazione,   studi   e   monitoraggio  delle
politiche;
      h) servizio supporto al difensore civico.".