Art. 7. 1. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 2/1999, come sostituito dall'Art. 17 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: "1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi: a) servizio gabinetto del presidente e dell'ufficio di presidenza, rapporti istituzionali, comunicazione, stampa e istituti di partecipazione popolare; b) servizio affari generali organizzazione, personale, controllo interno e sistema informativo del consiglio regionale; c) servizio bilancio, contabilita', provveditorato e assistenza al collegio dei revisori dei conti; d) servizio assistenza all'assemblea; e) servizio assistenza alle commissioni; f) servizio consulenza legislativa e giuridica; g) servizio documentazione, studi e monitoraggio delle politiche; h) servizio supporto al difensore civico.".