Art. 2. Beneficiari 1. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi, di cui all'Art. 1, i soggetti pubblici nel cui territorio ricadono tali opere. 2. Il chilometraggio da porre a base per la determinazione e l'ammontare dei contributi e' stabilito dallo sviluppo delle strade che, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, risultino classificate vicinali e/o interpoderali, di bonifica montana, di bonifica integrale o di altri enti, e di enti pubblici competenti alla loro manutenzione. 3. L'ammontare complessivo dei contributi dovuti a ciascun ente e' determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale. 4. L'erogazione verra' accreditata su di un capitolo di bilancio, denominato: "Contributi regionali finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade rurali" appositamente istituito dagli enti beneficiari della presente legge.