Art. 2.
                             Beneficiari
    1. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli
interventi, di cui all'Art. 1, i soggetti pubblici nel cui territorio
ricadono tali opere.
    2.  Il  chilometraggio  da  porre  a base per la determinazione e
l'ammontare  dei  contributi e' stabilito dallo sviluppo delle strade
che,  alla  data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, risultino
classificate  vicinali  e/o  interpoderali,  di  bonifica montana, di
bonifica  integrale  o  di  altri enti, e di enti pubblici competenti
alla loro manutenzione.
    3.  L'ammontare  complessivo dei contributi dovuti a ciascun ente
e' determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale.
    4. L'erogazione verra' accreditata su di un capitolo di bilancio,
denominato:   "Contributi  regionali  finalizzati  alla  manutenzione
ordinaria  delle  strade  rurali"  appositamente istituito dagli enti
beneficiari della presente legge.