Art. 4.
                             Rendiconto
    1.  Entro  un anno dalla data di effettiva erogazione, i soggetti
beneficiari  dei  contributi di cui alla presente legge presentano il
rendiconto  sull'utilizzo  dei  fondi  ricevuti  e  sugli  interventi
effettuati.
    2. Gli enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge
dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno
avuto  erogate  le  somme,  rendicontare  alle  strutture  competenti
dell'assessorato  regionale  all'agricoltura l'utilizzo dei fondi con
l'indicazione  delle  infrastrutture su cui sono stati effettuati gli
interventi,  pena la revoca e la restituzione del contributo concesso
o attraverso compensazioni da operare su successive concessioni.
    3.  I  soggetti  beneficiari  dei contributi di cui alla presente
legge possono affidare i servizi di manutenzione anche ad imprese, di
cui  all'Art.  15  del  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228,
secondo le modalita' previste dagli enti attuatori.
    4.  I  rendiconti,  vistati  dal  tecnico preposto e fatti propri
dagli  enti  concessionari, saranno inviati all'assessorato regionale
all'agricoltura.