Art. 4. Rendiconto 1. Entro un anno dalla data di effettiva erogazione, i soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano il rendiconto sull'utilizzo dei fondi ricevuti e sugli interventi effettuati. 2. Gli enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alle strutture competenti dell'assessorato regionale all'agricoltura l'utilizzo dei fondi con l'indicazione delle infrastrutture su cui sono stati effettuati gli interventi, pena la revoca e la restituzione del contributo concesso o attraverso compensazioni da operare su successive concessioni. 3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono affidare i servizi di manutenzione anche ad imprese, di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, secondo le modalita' previste dagli enti attuatori. 4. I rendiconti, vistati dal tecnico preposto e fatti propri dagli enti concessionari, saranno inviati all'assessorato regionale all'agricoltura.