(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Sostituzione dell'Art. 2 della
                legge regionale 13 maggio 1980, n. 39
    1.   L'Art.  2  della  legge  regionale  13 maggio  1980,  n.  39
(repressione  delle  frodi:  sistema di rilevazione e controllo della
produzione  e  del  commercio dei prodotti vinicoli), come sostituito
dall'Art.  2  della  legge  regionale  27 dicembre  1991,  n.  64, e'
sostituito dal seguente:
      "Art.  2  (Vigilanza). - 1. Allo scopo di migliorare il sistema
di  controllo  e  di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei
prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione
del  disposto  di  cui  agli  articoli 4 e 20 del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali),  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, le
province  svolgono  i  compiti  ad  esse  attribuiti dall'Art. 62 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno  1955,  n. 987
(decentramento  di  servizi  del  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste),  secondo il dettato di cui all'Art. 72 del regolamento (CE)
n.   1493/1999   del   Consiglio   del   17 maggio   1999   (relativo
all'organizzazione   comune   del  mercato  agricolo),  e  successive
modifiche  ed integrazioni, istituendo il servizio antisofisticazioni
vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
    2.   In  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  legge
10 febbraio  1992,  n.  164  (nuova  disciplina  delle  denominazioni
d'origine  dei  vini),  e  successive  modifiche  ed integrazioni, la
Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonche'
qualitativi  delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di
produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate.
    3.  In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n.
1493/1999,  e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte
adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri
produttivi e di mercato.
    4.   Limitatamente  allo  svolgimento  di  detti  compiti  ed  in
applicazione  delle  direttive  di  volta  in  volta  impartite dalla
Regione  Piemonte  attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di
cui  all'Art. 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole
puo'  agire  anche  al  di  fuori  del  territorio della provincia di
appartenenza.
    5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni,
anche  mediante  apposita  nomina  da  effettuarsi  tra  il personale
dipendente dei comuni stessi.
    6.   Restano  ferme  le  attribuzioni  in  materia  di  vigilanza
assegnate agli organismi dello Stato.".