(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 1. L'Art. 2 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Vigilanza). - 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, le province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'Art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 (decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), secondo il dettato di cui all'Art. 72 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato agricolo), e successive modifiche ed integrazioni, istituendo il servizio antisofisticazioni vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 2. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonche' qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate. 3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n. 1493/1999, e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato. 4. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di cui all'Art. 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole puo' agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza. 5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi. 6. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.".