Art. 2.
                 Sostituzione dell'Art. 3-bis della
                legge regionale 13 maggio 1980, n. 39
    1.  L'Art. 3-bis della legge regionale n. 39/1980, come da ultimo
sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64,
e' sostituito dal seguente:
      "Art.  3-bis  Obblighi  degli operatori vitivinicoli sanzioni).
    - 1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono
e  commercializzano  i  prodotti di cui all'Art. 3, comma 1, n. 1) e'
fatto  obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel
comune  ove  ha  sede  l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al
completo,  puntuale,  veritiero  e corretto aggiornamento annuale nei
termini  previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'Art.
4.
    2.  Costituisce  aggiornamento  annuale  la documentazione atta a
garantire  il  controllo  quantitativo  nonche' qualitativo delle uve
provenienti  dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di
qualita'  prodotti  in regioni determinate, prevista dalle istruzioni
per l'applicazione di cui all'Art. 4.
    3.  Sono  esentati  dagli  obblighi di cui al comma 1, i soggetti
dispensati  dalla  presentazione  di  tutte le seguenti dichiarazioni
previste dalle disposizioni comunitarie vigenti:
      a) dichiarazione di raccolta uve;
      b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi;
      c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi.
    4.  Ferme  restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti
comunitari  in  materia  agricola di cui al decreto-legge 7 settembre
1987,   n.   370   (nuove   norme   in   materia   di   produzione  e
commercializzazione  dei  prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza   di  regolamenti  comunitari  in  materia  agricola),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e
successive  modifiche  ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi
di cui al comma 1 comporta:
      a) una   sanzione  amministrativa  pecuniaria  consistente  nel
pagamento  di  una  somma  da  euro 517 ad euro 5.165: per le aziende
agricole  con  superficie  vitata uguale o inferiore a metri quadrati
5.000,  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  compresa tra un
minimo  di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole
con  superficie  vitata  compresa  tra  metri  quadrati 5.001 e metri
quadrati  10.000,  la  sanzione amministrativa pecuniaria e' compresa
tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550;
      b) l'esclusione  dei  trasgressori da ogni provvidenza comunque
amministrata  dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali
a  qualsiasi  titolo  richieste  fino  all'adempimento degli obblighi
previsti dal comma 1.
    5.  I  soggetti  che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1,
nel   richiedere  provvidenze  nonche'  autorizzazioni  alla  Regione
Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di
iscrizione   all'anagrafe   vitivinicola.   Tale   certificato  viene
rilasciato,    su   richiesta   degli   interessati,   dal   servizio
antisofisticazioni    vinicole   della   provincia   competente   per
territorio.    Per   le   attivita'   amministrate   dall'assessorato
all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al
comma 1 e' accertato d'ufficio.
    6.  I  soggetti  interessati  che  non rispettano le prescrizioni
regionali  adottate  in attuazione dell'Art. 2, comma 2, incorrono in
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro
500 ed un massimo di euro 5.000.
    7.  I  soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali
emanati  ai  sensi  dell'Art.  2,  comma  3, e che non si attengono a
quanto  disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  euro  100 per ogni 100 chilogrammi di
prodotto  avviato  ad  usi  non  consentiti;  nella  stessa  sanzione
amministrativa   pecuniaria   incorrono  coloro  che  trasformano  il
prodotto in difformita' da quanto stabilito dalla Regione Piemonte.
    8.   Le   strutture   regionali   e  provinciali  competenti  per
l'agricoltura,  nonche' i comuni, anche avvalendosi delle commissioni
consultive  comunali  di  cui  all'Art.  3,  comma  2,  accertano  le
violazioni previste dalla presente legge.
    9.  L'autorita'  competente ad erogare le sanzioni amministrative
e'   il   presidente   della   giunta  regionale,  che  provvede  con
ordinanza-ingiunzione  secondo  le  procedure  previste  dalla  legge
24 novembre  1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e successive
modifiche ed integrazioni.
    10.  I  proventi  connessi alle sanzioni amministrative di cui al
comma  4,  lettera  a),  sono introitati nella unita' previsionale di
base  (UPB)  n.  0902  (bilanci  e finanze) dello stato di previsione
dell'entrata   del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2002  e
successivi.
    11.  Le  entrate  di  cui  al comma 10 sono destinate a copertura
dell'UPB   n.  12021  (sviluppo  dell'agricoltura)  del  bilancio  di
previsione dell'esercizio 2002 e successivi.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 5 agosto 2002 GHIGO