Art. 2. Sostituzione dell'Art. 3-bis della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 1. L'Art. 3-bis della legge regionale n. 39/1980, come da ultimo sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Art. 3-bis Obblighi degli operatori vitivinicoli sanzioni). - 1. Ai soggetti che producono, trasformano, elaborano, detengono e commercializzano i prodotti di cui all'Art. 3, comma 1, n. 1) e' fatto obbligo di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola nel comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento ed a provvedere al completo, puntuale, veritiero e corretto aggiornamento annuale nei termini previsti nelle istruzioni per l'applicazione di cui all'Art. 4. 2. Costituisce aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo nonche' qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualita' prodotti in regioni determinate, prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'Art. 4. 3. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 1, i soggetti dispensati dalla presentazione di tutte le seguenti dichiarazioni previste dalle disposizioni comunitarie vigenti: a) dichiarazione di raccolta uve; b) dichiarazione di produzione di prodotti vinosi; c) dichiarazione di giacenza di prodotti vinosi. 4. Ferme restando le sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola di cui al decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta: a) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 517 ad euro 5.165: per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a metri quadrati 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria e' compresa tra un minimo di euro 52 ed un massimo di euro 517; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra metri quadrati 5.001 e metri quadrati 10.000, la sanzione amministrativa pecuniaria e' compresa tra un minimo di euro 155 ed un massimo di euro 1.550; b) l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste fino all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1. 5. I soggetti che sono tenuti agli obblighi di cui al comma 1, nel richiedere provvidenze nonche' autorizzazioni alla Regione Piemonte, devono presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal servizio antisofisticazioni vinicole della provincia competente per territorio. Per le attivita' amministrate dall'assessorato all'agricoltura della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma 1 e' accertato d'ufficio. 6. I soggetti interessati che non rispettano le prescrizioni regionali adottate in attuazione dell'Art. 2, comma 2, incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 5.000. 7. I soggetti tenuti all'osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'Art. 2, comma 3, e che non si attengono a quanto disposto dai suddetti provvedimenti incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per ogni 100 chilogrammi di prodotto avviato ad usi non consentiti; nella stessa sanzione amministrativa pecuniaria incorrono coloro che trasformano il prodotto in difformita' da quanto stabilito dalla Regione Piemonte. 8. Le strutture regionali e provinciali competenti per l'agricoltura, nonche' i comuni, anche avvalendosi delle commissioni consultive comunali di cui all'Art. 3, comma 2, accertano le violazioni previste dalla presente legge. 9. L'autorita' competente ad erogare le sanzioni amministrative e' il presidente della giunta regionale, che provvede con ordinanza-ingiunzione secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), e successive modifiche ed integrazioni. 10. I proventi connessi alle sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettera a), sono introitati nella unita' previsionale di base (UPB) n. 0902 (bilanci e finanze) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi. 11. Le entrate di cui al comma 10 sono destinate a copertura dell'UPB n. 12021 (sviluppo dell'agricoltura) del bilancio di previsione dell'esercizio 2002 e successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 5 agosto 2002 GHIGO