(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 30 luglio 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione con il presente Regolamento disciplina le attivita' di comunicazione ai cittadini in attuazione dei principi di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, dei principi della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. 2. In particolare con il presente Regolamento si disciplina: a) l'istituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i compiti ad essi attribuiti; b) le attivita' di comunicazione interna ed esterna della Regione; c) la individuazione dei titoli per l'accesso del personale per le attivita' di comunicazione negli URP; d) la previsione di interventi formativi e di aggiornamento per il personale che gia' svolge l'attivita' di comunicazione negli URP.