(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           30 luglio 2002)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1. La Regione con il presente Regolamento disciplina le attivita'
di  comunicazione ai cittadini in attuazione dei principi di cui alla
legge   7 giugno   2000,   n.  150  "Disciplina  delle  attivita'  di
informazione  e  di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e,
in  particolare,  dei  principi  della  trasparenza  e dell'efficacia
dell'azione amministrativa.
    2. In particolare con il presente Regolamento si disciplina:
      a) l'istituzione  degli Uffici per le relazioni con il pubblico
(URP) e i compiti ad essi attribuiti;
      b) le  attivita'  di  comunicazione  interna  ed  esterna della
Regione;
      c) la individuazione dei titoli per l'accesso del personale per
le attivita' di comunicazione negli URP;
      d) la previsione di interventi formativi e di aggiornamento per
il personale che gia' svolge l'attivita' di comunicazione negli URP.