Art. 10 Attivita' formativa e di aggiornamento 1. La direzione competente in materia di risorse umane individua gli enti preposti a svolgere l'attivita' di formazione e di aggiornamento per il personale regionale appartenente alle categorie D, C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gia' svolge l'attivita' di comunicazione presso gli URP. 2. L'attivita' formativa deve avere una durata minima di novanta ore per i Responsabili degli URP che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, svolgono l'attivita' di comunicazione da almeno due anni e di centoventi ore negli altri casi. Per gli addetti degli URP l'attivita' di formazione deve avere una durata minima di sessanta ore nel caso in cui vi sia un'anzianita' di almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e di novanta ore negli altri casi. 3. Le strutture della giunta regionale competenti in materia di risorse umane e di comunicazione e informazione, definiscono le modalita' di svolgimento ed i programmi delle attivita' formative e di aggiornamento, utilizzando anche pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I corsi si concludono con una valutazione finale sulla preparazione conseguita. 4. Il modello didattico da privilegiare deve essere metodologicamente basato su: a) lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative; b) laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione; e) incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli URP.