Art. 10 Attivita' formativa e di aggiornamento
    1.  La direzione competente in materia di risorse umane individua
gli   enti  preposti  a  svolgere  l'attivita'  di  formazione  e  di
aggiornamento  per il personale regionale appartenente alle categorie
D,  C  e  B  del  C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali che, alla data di
entrata  in  vigore del presente Regolamento, gia' svolge l'attivita'
di comunicazione presso gli URP.
    2.  L'attivita' formativa deve avere una durata minima di novanta
ore  per i Responsabili degli URP che, alla data di entrata in vigore
del  presente  Regolamento,  svolgono l'attivita' di comunicazione da
almeno due anni e di centoventi ore negli altri casi. Per gli addetti
degli  URP  l'attivita' di formazione deve avere una durata minima di
sessanta ore nel caso in cui vi sia un'anzianita' di almeno due anni,
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e di novanta
ore negli altri casi.
    3.  Le  strutture della giunta regionale competenti in materia di
risorse  umane  e  di  comunicazione  e  informazione, definiscono le
modalita'  di  svolgimento ed i programmi delle attivita' formative e
di  aggiornamento,  utilizzando  anche  pacchetti  in  autoistruzione
predisposti  e  messi  a  disposizione  dalla  Scuola superiore della
pubblica  amministrazione.  I corsi si concludono con una valutazione
finale sulla preparazione conseguita.
    4.   Il   modello   didattico   da   privilegiare   deve   essere
metodologicamente basato su:
      a) lezioni  sui fondamentali modelli scientifici che sottendono
le pratiche comunicative;
      b) laboratori  per  la sperimentazione di tecnologie e processi
innovativi in tema di comunicazione;
      e) incontri  spot con testimonianze di eccellenza relativi agli
URP.