Art. 11 Profili professionali
    1. L'individuazione e la disciplina dei profili professionali che
operano negli URP sono affidate alla contrattazione collettiva con le
organizzazioni sindacali.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione  veneta.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo  e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della Regione
Veneta.
      Venezia, 26 luglio 2002
                                Galan