Art. 11 Profili professionali 1. L'individuazione e la disciplina dei profili professionali che operano negli URP sono affidate alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneta. Venezia, 26 luglio 2002 Galan