Art. 2 Istituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) 1. Sono istituiti, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della giunta regionale, gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP), gia' uffici regionali per le informazioni (URI), ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, coordinati dal servizio comunicazioni con i cittadini. 2. Gli URP sono istituiti in ogni capoluogo di provincia della Regione e si configurano come nodi di una rete informativa regionale, svolgendo un ruolo strategico nell'avvicinare l'amministrazione alle singole realta' territoriali mediante la comunicazione.