Art.  2  Istituzione  degli  Uffici  per le relazioni con il pubblico
                                (URP)
    1.   Sono   istituiti,   nell'ambito  della  struttura  regionale
competente  in  materia  di comunicazione e informazione della giunta
regionale,  gli  uffici  per le relazioni con il pubblico (URP), gia'
uffici  regionali  per  le  informazioni (URI), ai sensi dell'art. 17
della  legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, coordinati dal servizio
comunicazioni con i cittadini.
    2.  Gli  URP  sono istituiti in ogni capoluogo di provincia della
Regione e si configurano come nodi di una rete informativa regionale,
svolgendo  un ruolo strategico nell'avvicinare l'amministrazione alle
singole realta' territoriali mediante la comunicazione.