Art. 4.
                  Comunicazione interna ed esterna
    1. La comunicazione interna e' costituita da tutti i processi che
si determinano all'interno dell'organizzazione Regionale.
    2.   Il   coordinamento  e  l'organizzazione  delle  informazioni
provenienti  dalle  diverse  strutture  regionali sono il presupposto
essenziale  per  l'attivita' di comunicazione e per l'efficacia degli
interventi degli URP.
    3.  Per  il fine di cui ai commi 1 e 2 e' istituito, con apposito
provvedimento,  il  collegamento  informatico  degli URP con tutte le
strutture  regionali  nonche'  con i corrispondenti uffici degli enti
locali.
    4.   L'URP  promuove  e  gestisce  l'attivazione  di  un  sistema
informativo di comunicazione basato su:
      a) sistemi informatici di posta elettronica;
      b) collegamenti  via  Internet  anche  con altri enti e banche-
dati;
      c) utilizzo  di  strumenti  grafici, audiovisivi, televisivi, e
multimediali.
    5.  Le  strutture  regionali  devono  trasmettere  all'URP  della
provincia  di appartenenza le informazioni, le notizie ed i documenti
necessari per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.
    6.  Ai  fini di cui al comma 5 le strutture regionali individuano
un  proprio referente che deve tenere direttamente i rapporti con gli
URP.