Art. 4. Comunicazione interna ed esterna 1. La comunicazione interna e' costituita da tutti i processi che si determinano all'interno dell'organizzazione Regionale. 2. Il coordinamento e l'organizzazione delle informazioni provenienti dalle diverse strutture regionali sono il presupposto essenziale per l'attivita' di comunicazione e per l'efficacia degli interventi degli URP. 3. Per il fine di cui ai commi 1 e 2 e' istituito, con apposito provvedimento, il collegamento informatico degli URP con tutte le strutture regionali nonche' con i corrispondenti uffici degli enti locali. 4. L'URP promuove e gestisce l'attivazione di un sistema informativo di comunicazione basato su: a) sistemi informatici di posta elettronica; b) collegamenti via Internet anche con altri enti e banche- dati; c) utilizzo di strumenti grafici, audiovisivi, televisivi, e multimediali. 5. Le strutture regionali devono trasmettere all'URP della provincia di appartenenza le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. 6. Ai fini di cui al comma 5 le strutture regionali individuano un proprio referente che deve tenere direttamente i rapporti con gli URP.