Art. 7.
        Individuazione dei titoli per l'accesso del personale
    1. L'attivita' di comunicazione degli URP e' svolta dal personale
appartenente  alla  categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali
in possesso di:
      a) diploma  di  laurea  in  scienze della comunicazione e altre
lauree con indirizzi assimilabili oppure;
      b) diploma  di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con
indirizzi assimilabili oppure;
      c) diploma  di  laurea in discipline diverse da quelle indicate
alle   lettere   a)   e   b),   previa  acquisizione  del  titolo  di
specializzazione o di perfezionamento post - laurea o di altri titoli
post  - universitari in comunicazione, relazioni pubbliche, o materie
assimilate   rilasciati   da  universita'  ed  istituti  universitari
pubblici  e  privati  legalmente  riconosciuti  ovvero  dalla  scuola
superiore della pubblica amministrazione.
    2.  Per  il  personale  appartenente  alle  categorie  C  e B del
C.C.N.L.  Regione-Autonomie  locali,  al  fine dell'assegnazione agli
URP, non e' richiesto alcun requisito specifico.
    3.  Agli  URP non puo' essere assegnato personale appartenente ad
aree  di  inquadramento  inferiore  alla  categoria  B  del  C.C.N.L.
Regioni-Autonomie locali.