Art. 7. Individuazione dei titoli per l'accesso del personale 1. L'attivita' di comunicazione degli URP e' svolta dal personale appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali in possesso di: a) diploma di laurea in scienze della comunicazione e altre lauree con indirizzi assimilabili oppure; b) diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili oppure; c) diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), previa acquisizione del titolo di specializzazione o di perfezionamento post - laurea o di altri titoli post - universitari in comunicazione, relazioni pubbliche, o materie assimilate rilasciati da universita' ed istituti universitari pubblici e privati legalmente riconosciuti ovvero dalla scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Per il personale appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regione-Autonomie locali, al fine dell'assegnazione agli URP, non e' richiesto alcun requisito specifico. 3. Agli URP non puo' essere assegnato personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla categoria B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali.