Art. 8.
Personale  regionale che gia' svolge attivita' di comunicazione negli
                                 URP
    1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, coloro
che  gia'  svolgono  l'attivita'  di comunicazione quali responsabili
degli   URP   -   appartenenti   alla   categoria   D   del   C.C.N.L
Regioni-Autonomie Locali - non in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso  dall'art.  7,  comma  1, sono confermati nell'incarico con
l'obbligo   di  frequentare  corsi  per  la  formazione  mirata  allo
specifico  profilo  ricoperto,  definiti  dalla  competente struttura
della  giunta  regionale  in  materia  di  risorse  umane,  e  che si
concludono con una prova finale di profitto.
    2.  Per  il personale gia' assegnato agli URP - appartenenti alle
categorie  C  e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali - e' prevista
la  frequenza obbligatoria di corsi di formazione e di aggiornamento,
definiti della competente struttura della giunta regionale in materia
di  risorse  umane  e  che  si  concludono  con  una  prova finale di
profitto.
    3.  Il  personale  appartenente  alla categoria D che gia' svolge
l'attivita'  di  comunicazione  presso  gli  URP,  se in possesso dei
requisiti  previsti  per  l'accesso  dall'art.  7,  comma  1,  non e'
obbligato a frequentare i corsi di formazione.