Art. 8. Personale regionale che gia' svolge attivita' di comunicazione negli URP 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, coloro che gia' svolgono l'attivita' di comunicazione quali responsabili degli URP - appartenenti alla categoria D del C.C.N.L Regioni-Autonomie Locali - non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'art. 7, comma 1, sono confermati nell'incarico con l'obbligo di frequentare corsi per la formazione mirata allo specifico profilo ricoperto, definiti dalla competente struttura della giunta regionale in materia di risorse umane, e che si concludono con una prova finale di profitto. 2. Per il personale gia' assegnato agli URP - appartenenti alle categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali - e' prevista la frequenza obbligatoria di corsi di formazione e di aggiornamento, definiti della competente struttura della giunta regionale in materia di risorse umane e che si concludono con una prova finale di profitto. 3. Il personale appartenente alla categoria D che gia' svolge l'attivita' di comunicazione presso gli URP, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'art. 7, comma 1, non e' obbligato a frequentare i corsi di formazione.