Art. 9. Accesso alla qualifica di responsabile dell'URP e di addetto dell'URP 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale determina le procedure per la selezione dei soggetti in possesso del titolo di studio e delle capacita' professionali richiesti per l'accesso del personale al posto di responsabile dell'URP (appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali) e di Addetto dell'URP (appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali).