Art. 9.
Accesso alla qualifica di responsabile dell'URP e di addetto dell'URP
    1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento,  la  giunta  regionale  determina  le  procedure  per la
selezione  dei  soggetti  in  possesso  del  titolo di studio e delle
capacita'  professionali  richiesti  per  l'accesso  del personale al
posto  di  responsabile  dell'URP  (appartenente alla categoria D del
C.C.N.L.    Regioni-Autonomie   Locali)   e   di   Addetto   dell'URP
(appartenente  alle  categorie  C  e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie
Locali).