Art. 2. Contributi finanziari 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi finanziari a favore di laureati non medici di cui all'Art. 1, in possesso, ove prevista, dell'abilitazione all'esercizio professionale che siano stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle universita' del Veneto. 2. La giunta regionale determina annualmente il fabbisogno, per ciascuna disciplina afferente al personale sanitario laureato non medico, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano socio sanitario regionale. 3. Nei limiti del fabbisogno annuale individuato ai sensi del comma 2, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un programma annuale di interventi, articolato per specifica disciplina.