Art. 2.
                        Contributi finanziari
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a concedere contributi
finanziari  a  favore  di  laureati  non medici di cui all'Art. 1, in
possesso, ove prevista, dell'abilitazione all'esercizio professionale
che  siano  stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di
specializzazione delle universita' del Veneto.
    2.  La  giunta regionale determina annualmente il fabbisogno, per
ciascuna  disciplina  afferente  al  personale sanitario laureato non
medico, tenendo conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano
socio sanitario regionale.
    3.  Nei  limiti  del  fabbisogno annuale individuato ai sensi del
comma  2,  la  giunta  regionale,  sentita  la competente commissione
consiliare,  approva  un  programma annuale di interventi, articolato
per specifica disciplina.