Art. 3.
                Criteri di erogazione dei contributi
    1.  La  giunta  regionale  entro  novanta  giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  determina  i criteri e le modalita' per l'erogazione dei
contributi  e  per  la  presentazione  delle domande nel rispetto dei
seguenti indirizzi:
      a) per  l'assegnazione  dei  contributi  si provvede a mezzo di
appositi bandi;
      b) per   l'ammissione   ai  contributi  si  tiene  conto  delle
graduatorie formulate dalle universita' in base al punteggio ottenuto
da  ciascun  candidato  nei  concorsi  di  ammissione  alle scuole di
specializzazione e delle condizioni reddituali dei richiedenti;
      c) la   corresponsione   del  contributo  e'  subordinata  alla
sottoscrizione  di  un  impegno  a  prestare  servizio,  in  caso  di
assunzione,  nell'ambito  del  servizio  sanitario  regionale  per un
periodo non inferiore a cinque anni continuativi;
      d) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno
del  corso  di specializzazione e per l'intera durata del corso sulla
base  delle  verifiche  e  delle  certificazioni  prodotte  circa  la
continuita'   di   iscrizione  e  la  frequenza  per  il  periodo  di
riferimento.   In   sede  di  prima  applicazione  e'  consentita  la
concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad
anni di corso successivi al primo.