Art. 3. Criteri di erogazione dei contributi 1. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi e per la presentazione delle domande nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) per l'assegnazione dei contributi si provvede a mezzo di appositi bandi; b) per l'ammissione ai contributi si tiene conto delle graduatorie formulate dalle universita' in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nei concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione e delle condizioni reddituali dei richiedenti; c) la corresponsione del contributo e' subordinata alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario regionale per un periodo non inferiore a cinque anni continuativi; d) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno del corso di specializzazione e per l'intera durata del corso sulla base delle verifiche e delle certificazioni prodotte circa la continuita' di iscrizione e la frequenza per il periodo di riferimento. In sede di prima applicazione e' consentita la concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad anni di corso successivi al primo.