Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica 1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, e' rinviato al 31 dicembre 2003. 2. I crediti di importo non superiore a Euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione. 3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, "Misure in materia tributaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' assicurata dalla Regione a far data dal 10 gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione temporanea del Ministero dell'economia e delle finanze.