Art. 2.
          Disposizioni in materia di tassa automobilistica
    1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute
per  l'anno  1999  alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre
2002, e' rinviato al 31 dicembre 2003.
    2.  I crediti di importo non superiore a Euro 16,53 relativi alle
tasse   automobilistiche   dovute  per  l'anno  1999,  comprensivi  o
costituiti  solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti
e   non  si  procede  da  parte  degli  uffici  regionali  alla  loro
riscossione.
    3.   La   gestione   delle  esenzioni  di  cui  al  decreto-legge
30 dicembre  1982, n. 953, "Misure in materia tributaria" convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' assicurata
dalla  Regione  a  far  data  dal  10 gennaio  2003 e contestualmente
termina  la  gestione  temporanea del Ministero dell'economia e delle
finanze.