Art. 3. Interpretazione autentica dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" 1. L'Art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" si interpreta nel senso che l'aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile non superiore a Euro 30.987,41 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a Euro 30.987,41. Qualora il disabile sia a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a Euro 30.987,41. 2. Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40, si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'Art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate".