Art. 3.
Interpretazione autentica dell'Art. 1, comma 2, della legge regionale
    24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria"
    1.  L'Art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n.
40  "Disposizioni  in materia tributaria" si interpreta nel senso che
l'aliquota  della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche e' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per
i   disabili   aventi   un   reddito   imponibile   non  superiore  a
Euro 30.987,41  e  per  i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi
dell'Art.  12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917  "Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi",  un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a
Euro  30.987,41.  Qualora  il disabile sia a carico di piu' soggetti,
l'aliquota  dello  0,9  per  cento si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi non sia superiore a Euro 30.987,41.
    2.  Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001,
n.  40,  si  intende  il  soggetto in situazione di handicap ai sensi
dell'Art.  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per
l'assistenza,   l'integrazione   sociale   i  diritti  delle  persone
handicappate".