Art. 5. Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' piu' applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16 dicembre 1985, n. 752, Art. 17) della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'Art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'Art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158". 2. L'Art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e' abrogato. 3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.