Art. 5.
Disposizioni  sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta
                             dei tartufi
    1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge  non  e' piu' applicata la tassa sulle concessioni regionali di
cui  al  numero  27  abilitazione  alla  ricerca  e alla raccolta dei
tartufi  (legge  16  dicembre  1985,  n.  752, Art. 17) della tariffa
allegata  al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione
della  tariffa  delle  tasse  sulle  concessioni  regionali  ai sensi
dell'Art.  3  della  legge  16  maggio 1970,  n. 281, come sostituito
dall'Art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158".
    2.  L'Art.  12  della  legge  regionale  28  giugno  1988,  n. 30
"Disciplina  della  raccolta,  coltivazione e commercializzazione dei
tartufi" e' abrogato.
    3.  I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e
la  raccolta  dei  tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora
dovuti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sono
estinti  e  non  si procede da parte degli uffici regionali alla loro
riscossione.