Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale, la Regione promuove, tramite l'erogazione di contributi finanziari, l'esercizio associato di cui all'art. 8, comma 3, o l'esercizio associato cui partecipano uno o piu' comuni di dimensione demografica inferiore a 3 mila abitanti. 2. I contributi possono essere concessi in relazione alla costituzione delle forme associative e a condizione che l'esercizio associato abbia avuto effettivamente inizio. 3. I contributi sono concessi dalla giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, a condizione che i comuni richiedenti abbiano presentato di comune accordo le proposte di definizione del livello ottimale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1 e 2, e dagli articoli 8, 9 e 11, comma 2, criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca dei contributi. Lo schema di deliberazione e' sottoposto alla sede concertativa prevista dalla legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il procedimento di concertazione si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la giunta regionale adotta la deliberazione anche in assenza dell'intesa.