Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale,
la  Regione  promuove, tramite l'erogazione di contributi finanziari,
l'esercizio  associato  di  cui  all'art.  8,  comma 3, o l'esercizio
associato cui partecipano uno o piu' comuni di dimensione demografica
inferiore a 3 mila abitanti.
    2.  I  contributi  possono  essere  concessi  in  relazione  alla
costituzione  delle  forme associative e a condizione che l'esercizio
associato abbia avuto effettivamente inizio.
    3.  I contributi sono concessi dalla giunta regionale, nei limiti
delle  risorse  disponibili,  a  condizione  che i comuni richiedenti
abbiano  presentato  di comune accordo le proposte di definizione del
livello  ottimale  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1  e 2. La Giunta
regionale  definisce  con  propria  deliberazione,  tenendo  conto di
quanto previsto dall'Art. 3, commi 1 e 2, e dagli articoli 8, 9 e 11,
comma  2, criteri, modalita' e termini per la concessione e la revoca
dei  contributi.  Lo  schema di deliberazione e' sottoposto alla sede
concertativa  prevista dalla legislazione regionale di attuazione del
decreto legislativo n. 112 del 1998. Il procedimento di concertazione
si  svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la
giunta   regionale   adotta   la   deliberazione   anche  in  assenza
dell'intesa.