Art. 10. Finanziamento degli interventi 1. Per la realizzazione delle finalita' della presente legge l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere contributi nei limiti delle disponibilita' del bilancio per i seguenti interventi: a) creazione del simbolo identificativo della strada e della specifica segnaletica riferita alla strada del vino; b) creazione o adeguamento dei centri di informazione e di accoglienza delle strade del vino riconosciute; c) creazione di musei della vite e del vino mediante istituzione di nuovi musei o ampliamento e allestimento di musei gia' esistenti. Non potra' essere finanziato piu' di un museo per ogni strada del vino; d) adeguamento ai requisiti di qualita' previsti all'Art. 8; e) creazione del simbolo identificativo regionale, di materiale divulgativo e informativo riguardante la generalita' delle strade, compresa la realizzazione di materiale multimediale. 2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere concessi a favore dei comitati di gestione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati. I contributi possono essere concessi fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso non possono superare l'importo di 25.000 euro per gli interventi di cui alle lettere a) e b) e di 55.000 euro per gli interventi di cui alla lettera c). I beneficiari degli interventi di cui alla lettera c) sono selezionati secondo il seguente ordine di priorita': a) comitati di gestione; b) enti locali; c) altri soggetti pubblici e privati. 3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi a favore di aziende vitivinicole che intendano aderire a una strada del vino, fino al 50 per cento dell'investimento e in ogni caso per un importo non superiore a 25.000 euro. 4. I contributi di cui al comma 1, lettera e), sono concessi all'Istituto regionale della vite e del vino nella misura del 50 per cento della spesa e fino a un massimo di 30.000 euro.