Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Le assegnazioni disposte annualmente, ai sensi dell'Art. 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della Regione e sono destinate alle finalita' di cui all'Art. 10. 2. Ad integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le finalita' dell'Art. 10, per l'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'Art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tabella H, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303.