Art. 11.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Le  assegnazioni  disposte  annualmente, ai sensi dell'Art. 4
della  legge 27 luglio 1999, n. 268, sono iscritte nel bilancio della
Regione e sono destinate alle finalita' di cui all'Art. 10.
    2.  Ad  integrazione delle assegnazioni di cui al comma 1, per le
finalita'   dell'Art.   10,  per  l'esercizio  finanziario  2002,  e'
autorizzata  la  spesa  di  250  migliaia  di euro, sia in termini di
competenza  che  di  cassa,  cui si provvede mediante riduzione della
spesa  autorizzata dall'Art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, tabella H, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303.