Art. 12.
                      Disposizione transitoria
    1.  I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati,
gia'  costituiti  con  atto  pubblico alla data del 31 dicembre 2001,
possono  presentare  istanza  di riconoscimento entro 60 giorni dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  legge. Il riconoscimento e'
concesso  a  condizione  che  i  predetti  soggetti  si  adeguino  ai
requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.