Art. 12. Disposizione transitoria 1. I soggetti promotori di strade del vino, comunque denominati, gia' costituiti con atto pubblico alla data del 31 dicembre 2001, possono presentare istanza di riconoscimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il riconoscimento e' concesso a condizione che i predetti soggetti si adeguino ai requisiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.