Art. 13.
                  Norma di salvaguardia comunitaria
    1.  I  contributi  di  cui  all'Art. 10, rientranti nel punto 4.3
degli  orientamenti  comunitari  degli  aiuti  di  Stato  nel settore
agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis.
    2.  Ogni altro aiuto previsto dall'Art. 10 riguardante iniziative
promozionali  e'  concesso  fino ad un massimo di 100.000 euro per un
periodo  di  tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto
14   dei   predetti  orientamenti  per  il  settore  agricolo,  dagli
orientamenti   comunitari   degli  aiuti  di  Stato  a  favore  della
pubblicita' dei prodotti e dall'Art. 28 del trattato istitutivo della
Comunita'  europea.  L'attuazione  di  tali interventi e' subordinata
alla definizione delle procedure di cui all'Art. 88, paragrafi 2 e 3,
del trattato istitutivo della comunita' europea.