Art. 13. Norma di salvaguardia comunitaria 1. I contributi di cui all'Art. 10, rientranti nel punto 4.3 degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi nei limiti della regola de minimis. 2. Ogni altro aiuto previsto dall'Art. 10 riguardante iniziative promozionali e' concesso fino ad un massimo di 100.000 euro per un periodo di tre anni e nel rispetto delle condizioni poste dal punto 14 dei predetti orientamenti per il settore agricolo, dagli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato a favore della pubblicita' dei prodotti e dall'Art. 28 del trattato istitutivo della Comunita' europea. L'attuazione di tali interventi e' subordinata alla definizione delle procedure di cui all'Art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della comunita' europea.