Art. 14.
                  Contributi de minimis alle unioni
                 di ristoratori e alle associazioni
    1.  L'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le  foreste e'
autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis
alle  unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso
gli  esercizi  aderenti  il  consumo  dei  vini di qualita' cui fanno
riferimento le strade.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
25.000  euro  per  l'esercizio  finanziario 2002, cui si provvede con
parte  delle  disponibilita'  di  cui  all'U.P.B.  2.2.2.6.1 - codice
542804 per il medesimo esercizio.