Art. 14. Contributi de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni 1. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere contributi nei limiti della regola de minimis alle unioni di ristoratori e alle associazioni che promuovano presso gli esercizi aderenti il consumo dei vini di qualita' cui fanno riferimento le strade. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, cui si provvede con parte delle disponibilita' di cui all'U.P.B. 2.2.2.6.1 - codice 542804 per il medesimo esercizio.